Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali
(G. U. 3 febbraio 1992, n. 27)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore
o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore
o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente,
per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al
di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2.Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora
intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle
proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto agisce per scopi
che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente
decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale
o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto
di un operatore commerciale.
Art. 3. Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili
ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili,
con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla
loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi
alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande
o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per
i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del
consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo
di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo con indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più
contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
Art. 4. Diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di
recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
Art. 5. Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore
del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per
iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto
di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra
persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché
l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto
preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad
alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere
gli elementi
indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora
sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine separatamente dalle altre clausole contrattuali
e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri
elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante
l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione deve essere consegnata
al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto
ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma
1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore,
nonché gli elementi necessari per identificare il contratto.
Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una
copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori
a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto,
contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere
riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con
la specificazione del relativo
termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori
elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla
stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto
prima di tale termine.
Art. 6. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art.
4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel
termine di 7 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione
di cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta
una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto
del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei
confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure
abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito
il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma
1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla
data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la
fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto
che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale,
deve essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento,
che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche mediante
telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini indicati nel
comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le
48 ore successive.
L’avviso di ricevimento non è comunque, condizione essenziale
per provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è
sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della
merce ricevuta.
Art. 7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata
la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce
da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma
2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita
in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed
eventualmente adoperata
con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto
di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni
che siano state già eseguite.
Art. 8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione
di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state
nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi
designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento
ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui
viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita,
deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono
escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate
ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia
stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione
di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo.
Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente
restituite spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza
del termine precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non
siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni
al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza
dell'esercizio del diritto di recesso.
Art. 9. Altre forme speciali di vendita
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate
ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti
conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l’informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con
le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti
negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l’informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della
trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di
cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con
le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre
il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine
per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre
dalla data di ricevimento della merce.
Art. 10. Irrinunciabilità del diritto di recesso
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
Art. 11. Sanzioni
1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito
l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione
incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli
articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto
di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti
cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art.
5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidività i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle
violazioni provvedono , di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è
la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 12. Foro competente
1.Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile e del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi
o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del
contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art.
5 a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine
o in altro documento consegnato al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi
del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso,
purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore
per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.
5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore
ed allegato alla nota d'ordine medesima.
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